I miei lavori||Marco Campomenosi

Interrogazione: approvazione delle misure di aiuto previste dall’articolo 214 del DL 34/2020 del Governo Italiano (convertito nella L. 77/2020) per il trasporto merci.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-002631/2021
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Marco Campomenosi (ID).

L’Italia, col cosiddetto “Decreto Rilancio” del 2020, ha previsto all’art. 214 l’impegno di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese che svolgono servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, al fine di sostenere le perdite causate direttamente dall’emergenza COVID-19 tra il 23 Febbraio e il 31 luglio 2020. Successivamente, il termine massimo stabilito al 31 luglio 2020 è stato esteso al 31 dicembre dello stesso anno.L’erogazione di fondi citati è subordinata alla dichiarazione di compatibilità rilasciata dalla Commissione (art. 108, par. 3, TFUE), che ad oggi ha approvato soltanto gli aiuti destinati al comparto passeggeri.Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:Quali sono le ragioni che stanno determinando i ritardi nella valutazione della misura relativa al sostegno del trasporto ferroviario merci?Qual è l’orizzonte temporale entro il quale è ragionevole attendere una decisione da parte della Commissione sulla misura di aiuto prevista dal Decreto Rilancio per il trasporto ferroviario merci?Nell’ipotesi in cui la Commissione decida di non approvare questa misura, quali sono gli strumenti di sostegno al trasporto ferroviario merci che intende approvare o promuovere?

Risposta della Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager
a nome della Commissione europea.

Come si fa presente anche nella risposta all’interrogazione scritta E-002737/2021, i servizi della Commissione sono in contatto con le autorità italiane per quanto riguarda le misure previste a sostegno degli operatori del trasporto ferroviario merci . Ad oggi la Commissione non ha però ricevuto alcuna comunicazione formale da parte delle autorità italiane in merito al previsto risarcimento dei danni per gli operatori di questo comparto. Una volta ricevuta una notifica completa, la Commissione valuterà le misure con la massima priorità, come fa per tutte le misure connesse alla COVID-19.Spetta allo Stato membro decidere in base a quale disposizione giuridica notificare una misura di aiuto alla Commissione. Nel contesto della pandemia di COVID-19, il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato(1) adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 consente agli Stati membri di avvalersi della piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Gli Stati membri possono inoltre decidere di concedere, a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un risarcimento alle imprese per ovviare ai danni direttamente causati dalla pandemia di COVID-19 a seguito dell’imposizione di restrizioni di viaggio da parte dei governi.
(1)Comunicazione della Commissione, del 19 marzo 2020, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza di Covid-19 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1: https://eur‐lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2020 %3A091I%3ATOC). Il quadro temporaneo è stato modificato il 3 aprile 2020, l’8 maggio 2020, il 29 giugno 2020, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021.

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