Interrogazione: nuovo incarico di Carles Esteva Mosso, alla luce del fenomeno delle sliding doors.
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002062/2021
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Marco Campomenosi (ID), Massimo Casanova (ID), Francesca Donato (ID), Alessandra Basso (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Susanna Ceccardi (ID), Valentino Grant (ID), Marco Zanni (ID), Simona Baldassarre (ID), Marco Dreosto (ID), Angelo Ciocca (ID), Luisa Regimenti (ID), Stefania Zambelli (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Anna Bonfrisco (ID), Danilo Oscar Lancini (ID), Annalisa Tardino (ID), Paolo Borchia (ID), Gianna Gancia (ID), Elena Lizzi (ID), Mara Bizzotto (ID), Lucia Vuolo (ID), Matteo Adinolfi (ID).
Da mezzi stampa, si apprende che Carles Esteva Mosso è pronto a lasciare l’incarico di Vice Direttore Generale per gli Aiuti di Stato presso la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea e ad unirsi allo studio legale Latham & Watkins, che secondo quanto riportato da diversi quotidiani risulta avere rapporti professionali e di consulenza legale in materia di Aiuti di Stato, Antitrust e merger con Lufthansa, che è una diretta concorrente di Alitalia e delle altre maggiori compagnie aeree europee degli Stati Membri(1). Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:Conferma la veridicità di queste notizie, e se sì, ravvisa in esse un conflitto di interessi tale da poter distorcere profondamente la concorrenza?Quali ulteriori misure ha adottato e intende adottare la Commissione per garantire l’indipendenza e la trasparenza delle decisioni riguardanti altre compagnie aeree (come il caso Alitalia/ITA)? Sostenitore(2) |
(1)Dal sito della Corte di Giustizia Europea risultano le seguenti cause:a) In materia di aiuti di Stato:• Causa Deutsche Lufthansa AG v. Commissione, T- 46/11, 16 dicembre 2016: Avv.ti S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou, A. Israel, J. Orogolas;• Causa Schenker AG, C-601/11 P(I), 8 giugno 2012, Avv.ti S. Völcker, E. Arsenidou;• Causa Deutsche Lufthansa v. Commissione, T-492/15, 12 aprile 2019, Avv. S. Völcker;•Causa Deutsche Lufthansa v. Commissione, T-1/18, 4 maggio 2018, Avv.ti S. Völcker e J. Ruiz Calzado. b) In materia antitrust:• Causa Deutsche Lufthansa v. Commissione, T-712/16, 16 maggio 2018, Avv. S. Völcker;• Causa pendente Deutsche Lufthansa v. Commissione, T-342/17, Avv. S. Völcker – Ricorso proposto il 30 maggio 2017 (2)La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Gianantonio Da Re (ID) |
Risposta di Johannes Hahn
a nome della Commissione europea.
La Commissione ha accettato le dimissioni del sig. Esteva Mosso, che sono divenute effettive il 1o maggio 2021. Dopo un esame approfondito delle sue responsabilità in seno alla direzione generale della Concorrenza, della sua prevista attività professionale presso Latham & Watkins e di eventuali conflitti — reali, potenziali o percepiti come tali — con gli interessi dell’istituzione, la Commissione ha autorizzato il suo nuovo impiego, con l’imposizione di opportune restrizioni, in linea con l’articolo 16 dello statuto.Nel caso specifico, sono state imposte restrizioni in relazione alle attività di lobbying o di sensibilizzazione nei confronti del personale della Commissione su questioni di cui Esteva Mosso è stato responsabile negli ultimi tre anni di servizio, ai contatti di natura professionale con personale della Commissione che si occupa di questioni di concorrenza, alle attività relative a casi e fascicoli politici ancora aperti di cui è stato responsabile e all’accettazione in qualità di clienti di alcune parti interessate con le quali ha avuto contatti. Al sig. Esteva Mosso sono state inoltre ricordate tutte le altre disposizioni pertinenti applicabili ai sensi dello Statuto.La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui Latham & Watkins non è stata coinvolta — durante il periodo in cui il funzionario in questione era direttore generale aggiunto responsabile degli aiuti di Stato — in nessuno dei casi riguardanti la concessione di aiuti di Stato alle compagnie aeree durante la crisi della Covid‐19. Alla luce di quanto precede, non vi sono motivi per discostarsi, rispetto a questi casi o alle imprese del settore, dalle misure precauzionali di ordine generale adottate per l’ex funzionario in questione. |